Art. 12.
(Coordinamento con la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e paesaggistici).

      1. Lo Stato e i soggetti titolari delle funzioni amministrative di governo del territorio esercitano le competenze loro attribuite, relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, coordinandole con quelle relative alla disciplina delle trasformazioni dei paesaggi, secondo i princìpi stabiliti dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
      2. Le modalità di coordinamento di cui al comma 1, finalizzate ad assicurare per ogni livello istituzionale la qualificazione paesaggistica della pianificazione nell'ambito del governo del territorio, sono definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. La pianificazione territoriale è esercitata ai sensi di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in relazione ai beni tutelati e ai valori di identità. Ai fini dell'integrazione e dell'armonizzazione della pianificazione del paesaggio e di quella dei beni paesaggistici si procede alla stipulazione di intese tra la regione o le regioni interessate e il competente organo dello Stato, anche prevedendo appositi accordi per la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali e non rinnovabili.